Fabbricati Rurali
I fabbricato rurali non sono soggetti ad imposizione nella loro qualità di fabbricato, in quanto il relativo reddito è ricompreso nel reddito domenicale del terreno cui sono asserviti. I fabbricati rurali già realizzati ma non dichiarati al catasto, devono essere ora dichiarati al catasto dei fabbricati con le modalità previste per i fabbricati urbani, anche nel caso in cui presentano i requisiti per il riconoscimento della ruralità. In tal caso verrà attribuita la rendita catastale secondo i nuovi criteri di classamento. L'attribuzione della rendita non produce peraltro effetti automatici sull'imposizione fiscale. Infatti i fabbricati aventi i requisiti di ruralità, anche se inseriti nel catasto dei fabbricati, continuano a rimanere soggetti alle sole imposte connesse all'esercizio dell'attività agricola. I requisiti per il riconoscimento della ruralità sono elencati nell'art. 9, commi 3 e seguenti, del D.lg 30/12/1993, n. 557, convertito dalla legge 26/02/1994 n. 133.
Modalità e Procedure per i fabbricati non ancora accatastati
Per eseguire liscrizione al Catasto dei fabbricati rurali non dichiarati che non hanno perso i requisiti necessari al riconoscimento della ruralità, bisogna effettuare la stessa procedura dei fabbricati di nuova costruzione, inoltre è necessario compilare un autocertificazione, dove si devono soddisfare le seguenti condizioni:
• - A - IL FABBRICATO DEVE ESSERE POSSEDUTO:
• dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di un altro diritto reale sul terreno;
• ovvero dall'affittuario del terreno stesso;
• dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l'immobile è asservito;
• da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolte in agricoltura;
• - B - '’IMMOBILE DEVE ESSERE UTILIZZATO QUALE ABITAZIONE:
• dai soggetti di cui alla lettera A, sulla base di un titolo idoneo;
• ovvero da dipendenti esercitanti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a 100, assunti nel rispetto della normativa in materia di collocamento;
• - C – IL TERRENO CUI IL FABBRICATO È ASSEVITO DEVE AVERE UNA SUPERFICIE:
• non inferiore a 10.000 mq ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario;
• - D – IL VOLUME D'AFFARI DERIVANTE DA ATTIVITÀ DEVE RISULTARE:
• superiore alla metà del suo reddito complessivo annuo, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;
• se il terreno è ubicato in comune considerato montano, il volume d'affari deve risultare superiore ad un quarto del suo reddito complessivo, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;
• - E – NON POSSONO ESSERE RICONOSCIUTI COME RURALI:
• i fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unità immobiliare urbane appartenenti alle categorie A/1 e A/8, cioè le abitazioni di lusso.
Modalità e Procedure per i fabbricati già accatastati
Per far si che ai fabbricati rurali già iscritti al catasto fabbricati gli vengano riconosciuti i requisiti, occorre compilare e presentare al front office per le pubbliche relazioni del catasto un' istanza dove si chiede la variazione dall'attuale categoria alla categoria D/10 per i fabbricati strumentali e A/6 per i fabbricati abitativi, allegando le adeguate autocertificazioni compilate rispettando i criteri citati al punto precedente.