Certificato Agibilità

L'agibilità è una certificazione che viene rilasciata dall'Ufficio tecnico del Comune dov'è situato il fabbricato quando un edificio rispetta tutti i requisiti di legge necessari per garantire alle persone di vivere in tutta sicurezza e in pieno comfort nei locali o dopo la fine dei lavori (di realizzazione o di ristrutturazione a secondo dei casi), dopo che un tecnico abilitato ha eseguito un collaudo e ha certificato la sussistenza di tutti i requisiti di legge. Il riferimento normativo è il Testo Unico dell'Edilizia (D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.). Il tecnico che viene incaricato per il ritiro del certificato di agibilità deve raccogliere o reperire tutti i documenti che collaudano e certificano l'immobile. Infatti il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa al momento della costruzione dello stabile. Il certificato di agibilità è obbligatorio per compravendere un immobile, ma allo stesso tempo derogabile con sottoscrizione delle parti nell'atto notarile. Un tempo le due caratteristiche erano distinte: l'edificio agibile era quello che rispettava solo una parte delle norme tecniche (calcoli strutturali, igiene e altro); mentre l'abitabilità veniva rilasciata in seguito (quando erano state completate le opere) e solo per gli immobili residenziali. Poteva essere revocata una sola o entrambe queste certificazioni. Grazie alle opere di snellimento delle pratiche burocratiche, è stata soppressa l'abitabilità, le cui competenze sono confluite interamente nell'agibilità.